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((I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

  • 1)per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;
  • 2)per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, dagli appuntati che, riconosciuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, siano stati ammessi a sostenere ed abbiano superato apposite prove scritte ed orali attinenti ai servizi di istituto ed abbiano quindi frequentato, con esito favorevole, un corso della durata di un anno presso la scuola sottufficiali dei carabinieri. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1)). Per il reclutamento dei sottufficiali della banda della Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1 marzo 1965, n. 121.

Testo in vigore dal 3 settembre 1980 al 8 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1968 al 3 settembre 1980. 25 parole tolte, 44 parole aggiunte in 3 capoversi.

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto tolto: e' disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

1) per tolto: nove aggiunto: sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per tolto: un decimo aggiunto: i rimanenti tre decimi dei posti disponibili tolto: nell'organico, dagli appuntati che tolto: abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno 6 mesi, sianoaggiunto: , riconosciuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali tolto: e chiedano di concorrere alla promozione a scelta senza esamiaggiunto: , siano stati ammessi a sostenere ed abbiano superato apposite prove scritte ed orali attinenti ai servizi di istituto ed abbiano quindi frequentato, con esito favorevole, un corso della durata di un anno presso la scuola sottufficiali dei carabinieri. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1tolto: ). Per il reclutamento dei sottufficiali della banda della Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1 marzo 1965, n. 121.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;397~art1 · fonte del testo