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I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:
- 1)per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni; ((2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno "superiore alla media". Le modalita' ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso puo' essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nimina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno)).4a Per il reclutamento dei sottufficiali della banda della Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1 marzo 1965, n. 121.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 febbraio 1989, n. 53
4aLa L. 1 febbraio 1989, n. 53, ha disposto (con l'art.30, comma 1) che " Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989."
Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 12 agosto 1990
