Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

Art. 10 — Gli ammessi al corso biennale allievi sottufficiali dei carabinieri:

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Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri: se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari commutano la ferma gia' contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di arruolamento di L. 4.500 e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; se provenienti dai carabinieri ausiliari commutano la ferma gia' contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di arruolamento di L. 4.500 e sono nominati carabinieri effettivi; se provenienti dai civili assumono la qualifica di allievi carabinieri, percepiscono un premio di arruolamento di L. 6.000 e sono promossi carabinieri con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari dell'Arma.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 3 settembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;397~art10 · fonte del testo