Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1970 al 11 giugno 1995. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La nomina a vicebrigadiere di complemento e' conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneita' da parte delle autorita' competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di eta' si trovino in una delle seguenti posizioni: carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che, pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13, l'idoneita' nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadiere nel gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purche' abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare; carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano riportato almeno la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio. La nomina a vicebrigadiere di complemento e' conferita a domanda degli interessati a decorrere dalla data di collocamento in congedo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 198

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;397~art16 · fonte del testo