Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
Abrogato dal 11 giugno 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
Abrogato dal 11 giugno 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1970 al 11 giugno 1995. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La nomina a vicebrigadiere di complemento e' conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneita' da parte delle autorita' competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di eta' si trovino in una delle seguenti posizioni: carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che, pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13, l'idoneita' nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadiere nel gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purche' abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare; carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano riportato almeno la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio. La nomina a vicebrigadiere di complemento e' conferita a domanda degli interessati a decorrere dalla data di collocamento in congedo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;397~art16 · fonte del testo