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La nomina a vicebrigadiere di complemento e' conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo parere favorevole del comandante del Corpo, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 300 anno di eta' si trovino in una delle seguenti posizioni: carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13 l'idoneita' nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 20 anno di corso purche' abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare; carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. La nomina a vicebrigadiere di complemento e' conferita a domanda degli interessati a decorrere dalla data di collocamento in congedo.
Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 20 gennaio 1970
