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Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso della scuola sottufficiali e' stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso con l'eccezione di quelli del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 3 settembre 1980
