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((Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi biennali e annuali della scuola sottufficiali e' stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, con l'eccezione di quelli del gruppo squadrone carabinieri guardie del Presidente della Repubblica)).

Testo in vigore dal 3 settembre 1980 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1968 al 3 settembre 1980. 3 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione tolto: al corso aggiunto: ai corsi biennali e annuali della scuola sottufficiali e' stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorsoaggiunto: , con l'eccezione di quelli del gruppo tolto: squadroni aggiunto: squadrone carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;397~art3 · fonte del testo