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((Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi biennali e annuali della scuola sottufficiali e' stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, con l'eccezione di quelli del gruppo squadrone carabinieri guardie del Presidente della Repubblica)).
Testo in vigore dal 3 settembre 1980 al 11 giugno 1995
