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Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui allo articolo 6 e' ammesso a sostenere la prova orale di esame. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi. Il punto costituente la media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale e' sommato al punto riportato in sede di accertamento psicoattitudinale e la media aritmetica dei due punti che ne consegue costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 20 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;397~art7 · fonte del testo