Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1970 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →
Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui allo articolo 6 e' ammesso a sostenere la prova orale di esame. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi. ((La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito)).
Testo in vigore dal 20 gennaio 1970 al 11 giugno 1995
