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[1]Per essere nominato uditore di pretura e' necessario aver vinto la prova di un concorso per esame teorico pratico secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'art. 12, capoverso 1, della presente legge. Tuttavia nel classificare i vincitori del concorso si terra' conto altresi' del servizio eventualmente prestato in qualita' di vice pretore onorario.
[2]Per le condizioni di ammissibilita' al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.
[3]Gli uditori di pretura sono destinati con decreto Ministeriale alle preture, per compiervi il loro tirocinio, con la mensile indennita' di L. 600.
[4]Dopo sei mesi almeno di tirocinio effettivo gli uditori di pretura possono essere nominati vice pretori e destinati, con giurisdizione piena, a coadiuvare il pretore nell'esercizio delle sue funzioni.
[5]Ai vice pretori viene corrisposta un'indennita' mensile di L. 900.
Testo in vigore dal 29 aprile 1930 al 16 dicembre 2010
