Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1930 al 16 dicembre 2010. 153 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Allo scrutinio in anticipazione per le promozioni in Corte di appello sono ammessi i giudici ed i sostituti procuratori del Re i quali abbiano almeno 16 anni di servizio effettivo, ed i pretori i quali ne abbiano almeno 17. Possono parteciparvi anche i primi pretori i quali aspirino al cambiamento di carriera.
tolto: I primi pretori e, successivamente, i pretori dichiarati promovibili a seguito del predetto scrutinio sono collocati in un unico elenco, che sara' tenuto distinto da quello dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.
tolto: Allo scrutinio per turno di anzianita' sono ammessi i giudici ed i sostituti procuratori del Re.
tolto: Al concorso per esame e per titoli per le promozioni in Corte d'appello sono ammessi i giudici, i sostituti procuratori del Re ed i pretori con nove anni almeno di servizio complessivo; i giudici ed i sostituti devono inoltre avere almeno tre anni effettivi di grado ed i pretori quattro anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-04-17;421~art7 · fonte del testo