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[1]Allo scrutinio in anticipazione per le promozioni in Corte di appello sono ammessi i giudici ed i sostituti procuratori del Re i quali abbiano almeno 16 anni di servizio effettivo, ed i pretori i quali ne abbiano almeno 17. Possono parteciparvi anche i primi pretori i quali aspirino al cambiamento di carriera.

[2]I primi pretori e, successivamente, i pretori dichiarati promovibili a seguito del predetto scrutinio sono collocati in un unico elenco, che sara' tenuto distinto da quello dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

[3]Allo scrutinio per turno di anzianita' sono ammessi i giudici ed i sostituti procuratori del Re.

[4]Al concorso per esame e per titoli per le promozioni in Corte d'appello sono ammessi i giudici, i sostituti procuratori del Re ed i pretori con nove anni almeno di servizio complessivo; i giudici ed i sostituti devono inoltre avere almeno tre anni effettivi di grado ed i pretori quattro anni.

Testo in vigore dal 29 aprile 1930 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;421~art7 · fonte del testo