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[1]Per le promozioni in Corte d'appello e' soppressa la qualifica di promovibilita' per anzianita' congiunta al merito.

[2]Le promozioni in Corte d'appello da disporre entro l'anno sono riservate per sei ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re, dichiarati promovibili per merito distinto, per quattro ventesimi ai primi pretori e pretori egualmente dichiarati promovibili per merito distinto e per nove ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito.

[3]Un altro ventesimo resta riservato ai vincitori del concorso per esame e per titoli, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, ed all'ultimo capoverso del precedente art. 7.

[4]Al concorso ed allo scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione sono ammessi i soli consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello.

Testo in vigore dal 29 aprile 1930 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;421~art8 · fonte del testo