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[1]Non piu' di 30 fra i giudici ed i sostituti procuratori del Re possono, con decreto Reale, essere destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore negli uffici giudiziari, dove siano posti di pianta vacanti nel grado stesso.

[2]Parimenti con decreto Reale possono essere destinati ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale di cassazione non piu' di 8 consiglieri d'appello, o magistrati di grado parificato.

Testo in vigore dal 29 aprile 1930 al 1 luglio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;421~art9 · fonte del testo