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[1]Non piu' di 30 fra i giudici ed i sostituti procuratori del Re possono, con decreto Reale, essere destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore negli uffici giudiziari, dove siano posti di pianta vacanti nel grado stesso.
[2]Parimenti con decreto Reale possono essere destinati ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale di cassazione non piu' di 8 consiglieri d'appello, o magistrati di grado parificato.
Testo in vigore dal 29 aprile 1930 al 1 luglio 1934
