Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1934 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Non piu' di 30 fra i giudici ed i sostituti procuratori del Re possono, con decreto Reale, essere destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore negli uffici giudiziari, dove siano posti di pianta vacanti nel grado stesso.
[2]Parimenti con decreto Reale possono essere destinati ad esercitare le funzioni di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale di cassazione non piu' di 8 consiglieri d'appello, o magistrati di grado parificato. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1934, n. 890
5La L. 4 giugno 1934, n. 890 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Due consiglieri di appello o magistrati di grado parificato possono essere destinati, con decreti Reali, ad esercitare le funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9, secondo comma, della legge 17 aprile 1930, n. 421".
Testo in vigore dal 1 luglio 1934 al 16 dicembre 2010
