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Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art31 · fonte su Normattiva