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Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta ((...)) e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010
