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Le commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale. Le commissioni hanno facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale. Le commissioni, qualora necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti di cui alle tabelle indicate nell'articolo 27 e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative. Il parere delle commissioni di avanzamento puo' essere sentito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro delle finanze. La commissione di avanzamento per l'Arma dei carabinieri e' competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' degli appuntati e dei carabinieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento prevista dall'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. La commissione di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza e' competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' degli appuntati, finanzieri scelti o finanzieri aspiranti alla nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, prevista dagli articoli 18 e 19 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 1 settembre 1995
