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La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente. La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative. Il parere della commissione di avanzamento puo' essere sentito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze. La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.

Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art33 · fonte su Normattiva