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Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1990, N. 404)).
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 11 giugno 1995
