Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1990 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. Ai sottufficiali giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1990, N. 404)).

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 11 giugno 1995

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 169/1989

    Questione inammissibile
    20 marzo 1989

    Manifesta inammissibilità della questione, perché sollevata su norma concernente l'avanzamento "ad anzianità" e perciò non applicabile nel giudizio a quo, vertente sull'annullamento di una valutazione di inidoneità all'avanzamento "a scelta".

    Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 97 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art34 · fonte su Normattiva