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In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre Forze armate previste dall'articolo 1, il Ministro della difesa ha facolta' di indire uno o piu' bandi annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di tre anni e sei mesi.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art4 · fonte su Normattiva