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I marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire le promozioni di cui agli articoli 40, 41 e 42 nel grado di tenente o grado corrispondente dei ruoli di cui all'articolo 53. Le proposte di avanzamento sono formulate secondo le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995
