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Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta', sia collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneita' puo'; a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso dal sottufficiale nella riserva non e' computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art47 · fonte su Normattiva