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Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale in materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica. I titoli sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerenze e alle qualifiche conseguite. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono con decreto le materie d'esame, le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove scritte e orali, il punteggio da attribuire ai singoli titoli.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 27 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art56 · fonte su Normattiva