Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 2001 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale in materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica. I titoli sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerenze e alle qualifiche conseguite. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono con decreto le materie d'esame, le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove scritte e orali, il punteggio da attribuire ai singoli titoli. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69

14

Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 67, comma 3, lettera g)) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente al riferimento al Ministro delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza".

Testo in vigore dal 27 marzo 2001 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art56 · fonte su Normattiva