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Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui all'articolo 31. La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli e' effettuata dalle commissioni ordinarie di avanzamento. Le commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il giudizio sui titoli osservano le norme di cui all'articolo 35. Il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli e' espresso in centesimi, di cui il 50 per cento e' riferito agli esami e il 50 per cento ai titoli. Le commissioni, sulla base del punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la graduatoria di merito.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 27 marzo 2001
