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Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui all'articolo 31. La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli e' effettuata dalle commissioni ordinarie di avanzamento. Le commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il giudizio sui titoli osservano le norme di cui all'articolo 35. Il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli e' espresso in centesimi, di cui il 50 per cento e' riferito agli esami e il 50 per cento ai titoli. Le commissioni, sulla base del punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la graduatoria di merito. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69
14Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 67, comma 3, lettera g)) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente al riferimento al Ministro delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza".
Testo in vigore dal 27 marzo 2001 al 9 ottobre 2010
