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Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie di avanzamento previste per gli ufficiali. Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'articolo 53 da ammettere a valutazione ogni anno e' stabilito come segue: da tenente a capitano e gradi corrispondenti: nella misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati; da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: nella misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati. Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non sono piu' valutati a tale fine e restano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il proprio grado. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53 si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 27 marzo 2001
