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Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie di avanzamento previste per gli ufficiali. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69)). Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non sono piu' valutati a tale fine e restano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il proprio grado. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53 si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 27 marzo 2001 al 9 ottobre 2010
