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I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue: maggiore o grado corrispondente: 63 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni. Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria e' di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' stabilito come segue: maggiore o grado corrispondente: 67 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 27 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art59 · fonte su Normattiva