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I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue: maggiore o grado corrispondente: 63 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2001, N. 69)).

Testo in vigore dal 27 marzo 2001 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art59 · fonte su Normattiva