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Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di eta', la cessazione dal servizio permanente. I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianita' e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualita' indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 21 novembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art63 · fonte su Normattiva