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Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di eta', la cessazione dal servizio permanente. I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianita' e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualita' indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che, a partire dall'entrata in vigore dei Decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 11-ter, comma 1 dello stesso provvedimento, il presente articolo e' abrogato per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
Testo in vigore dal 21 novembre 1987 al 9 ottobre 2010
