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I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, iscritti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, con l'anzianita' relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, se di eta' inferiore a cinquantasei anni. I sottufficiali di eta' superiore a cinquantasei anni sono collocati in congedo secondo le norme di cui all'articolo 44. Se collocati in ausiliaria possono chiedere, entro 60 giorni, di essere posti nella riserva.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art72 · fonte su Normattiva