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Ai fini della partecipazione al concorso per la nomina a tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario. I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Gli stessi mantengono, a tutti gli effetti, le indennita' spettanti nel ruolo di provenienza. I marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono, a tutti gli effetti, l'indennita' di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art76 · fonte su Normattiva