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Ai fini della partecipazione al concorso per la nomina a tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario. I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Gli stessi mantengono, a tutti gli effetti, le indennita' spettanti nel ruolo di provenienza. I marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono, a tutti gli effetti, l'indennita' di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995
