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Ai fini della partecipazione al concorso per la nomina a tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario. I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Gli stessi mantengono, a tutti gli effetti, le indennita' spettanti nel ruolo di provenienza. I marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono, a tutti gli effetti, l'indennita' di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia. ((L'indennita di volo prevista delle vigenti disposizioni per gli ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti e' estesa agli ufficiali del ruolo unico specialisti dell'aeronautica purche' ne siano comunque sprovvisti)).
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010
