L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo di contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo. Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari ai raggiungimento di 35. Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette. In tal caso e' equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria. 4 Il periodo di contribuzione si considera, come non interrotto, ai fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 23 dicembre 1987, n. 574 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1987, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, terzo comma, legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) nella parte in cui e' equiparata ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria".

Testo vigente dal 31 dicembre 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 574/1987

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1987

    L'inscindibile correlazione ed il perfetto parallelismo, istituiti dalla L. n. 377 del 1958, tra contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria e contribuzione (integrativa) nel Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, esige che la prosecuzione contributiva volontaria sia equiparata a quella obbligatoria non solo nel regime generale, ma anche nel regime regolatore del Fondo; di talche` - in caso di rioccupazione del lavoratore presso esattorie o ricevitorie - il ripristino della contribuzione obbligatoria nel Fondo non puo` razionalmente comportare suddivisione dei relativi periodi assicurativi. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 27, comma terzo, L. 2 aprile 1958, n. 377, nella parte in cui e` equiparata ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria. - v. S. n. 213/1986; n. 37/1982.

    Art. 27 Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 31 dicembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 23 dicembre 1987, n. 574 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1987, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, terzo comma, legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) nella parte in cui e' equiparata ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art27 · fonte del testo