All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo. L'iscritto ha diritto al rimborso dell'intero importo dei contributi da lui versati al Fondo, a qualsiasi titolo, per il trattamento integrativo di pensione ai sensi dello art. 10, primo comma, punto 1), senza corresponsione di interessi. Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione dal servizio per licenziamento disciplinare abbia gia' maturato i requisiti di contribuzione e di eta' di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 21, per la pensione di vecchiaia e' concesso il suddetto trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art29 · fonte del testo