Al finanziamento del Fondo si provvede: ((1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo articolo 13)); ((3

  • 2)per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo e' assegnato:
  • a)per il 16 per cento alla gestione per le indennita' di anzianita';
  • b)per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto)). Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, a. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dallo Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'art. 5, lettera l) della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1967, n. 536

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1966

La L. 27 giugno 1967, n. 536 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista".

L. 29 luglio 1971, n. 587

3

La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica del punto 1) dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.

Testo vigente dal 1 settembre 1971

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1967 al 1 settembre 1971. 123 parole tolte, 64 parole aggiunte in 6 capoversi.

1) per il trattamento integrativo di pensionetolto: , di cui all'art. aggiunto: di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un tolto: contribuito calcolato con il sistema tecnico- finanziario della copertura dei capitali e pari ai 5 aggiunto: contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti tolto: ed aggiunto: e indicata al punto 1) del successivo articolo 13; aggiunto: 3

2) per le prestazioni di tolto: capitale di cui all'art. aggiunto: cui all'articolo 2, primo comma, punto 2)tolto: :

tolto: a)aggiunto: , con un contributo tolto: pari al 7,30 aggiunto: complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) tolto: dell'art. 13 per la costituzione, mediante capitalizzazione finanziaria, della parte di capitale commisurata alla aggiunto: del successivo articolo 13. Tale contributo e' assegnato:

aggiunto: a) per il 16 per cento alla gestione per le indennita' di anzianita' tolto: e per garantire, con assicurazioneaggiunto: ;

aggiunto: b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, tolto: la integrazione dell'indennita' di anzianita' aggiunto: per l'integrazione dovuta nei casi di tolto: invalidita' e morte. Le modalita' per il calcolo del premio relativo alla predetta assicurazione e per la conseguente ripartizione del contributo tra capitalizzazione finanziaria e assicurazione saranno stabilite nella convenzione di cui all'art. 47;

tolto: b) con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70 per cento della retribuzione sopra indicata, destinato a capitalizzazione finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilita' realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute aggiunto: morte o di invalidita' dell'iscritto. Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 1971, n. 587

    La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica del punto 1) dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377 decorre dal 1 gennaio 1969.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art10 · fonte del testo