Gli iscritti, cessati dal servizio, che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono tenuti al versare a proprio carico l'intero contributo al "Fondo adeguamento pensioni", di cui al precedente art. 2. Agli stessi e' liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata, a norma della presente legge, sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale e' stato versato il contributo del Fondo di previdenza.

Testo vigente dal 9 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736~art5 · fonte del testo