Art. 21 — Esclusioni e decadenza dal diritto alla pensione ai superstiti
Per i casi di esclusione o di decadenza dal diritto alla pensione complessiva ai superstiti si osservano le norme della assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti al momento della morte del pensionato o dell'iscritto. Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme di cui al precedente articolo.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
