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Agli iscritti che conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennita' che e' determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:

  • a)ventisette trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio entro il 31 luglio 1968;
  • b)ventotto trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio dopo il 31 luglio 1968. Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti aventi diritto alla pensione complessiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, l'indennita' prevista dal presente articolo e' devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art26 · fonte su Normattiva