La pensione complessiva diretta decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennita' equivalente; il periodo cui questa si riferisce e' considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo. La pensione complessiva di riversibilita' o indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato o dell'iscritto. La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta e' disposta a domanda dell'iscritto o della azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di riversibilita' e' liquidata a domanda degli aventi diritto. La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art25 · fonte del testo