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Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennita' che e' pari a trenta trentesimi della retribuzione dell'ultimo mese di servizio calcolata a norma del precedente articolo 10. Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Resta salvo il diritto dell'iscritto che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del Fondo alla pensione dell'assicurazione obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano. Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti non aventi diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 20, l'indennita' prevista dal presente articolo e' devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del vigente codice civile. La liquidazione della indennita' e' disposta, a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art27 · fonte su Normattiva