Art. 34 — Indennità a carico dell'azienda
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In caso di cessazione dal servizio gli iscritti al Fondo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze di aziende private, del gas, anteriormente al 1° gennaio 1927, se operai, ed al 1° gennaio 1928, se impiegati, non riconosciuto utile ai sensi del precedente articolo, ad una indennita' nella seguente misura:
- a)giorni 30 di retribuzione globale, se con anzianita' di servizio fino al 15° anno compiuto;
- b)giorni 40 di retribuzione, globale, se con anzianita' di servizio oltre il 15° anno compiuto. L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta direttamente dall'azienda a proprio carico ed e' commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di morte dell'iscritto, l'indennita' di cui al presente articolo e' devoluta agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del codice civile.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987
