Art. 37 — Abrogazione delle leggi precedenti - Decorrenza dei contributi e delle prestazioni
Con effetto dal 1° novembre 1967, sono abrogate la legge 1° luglio 1955, n. 638, la legge 22 dicembre 1960, n. 1593, l'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Ai fini delle prestazioni e dei contributi, le norme della presente legge, compresa quella contenuta nell'articolo 24, si applicano dal 1° novembre 1967.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
