Contro i provvedimenti in materia di contributi e prestazioni previsti dalla presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 18, e' ammesso ricorso in via amministrativa al comitato amministratore del Fondo. Per il procedimento amministrativo, compreso il ricorso previsto dall'articolo 18, e per l'azione giudiziaria si osservano i termini stabiliti dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art36 · fonte su Normattiva