Art. 11 — Arruolati con prole
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di eta' o per legittimo rinvio. Qualora la condizione di arruolato con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l'interessato e' subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato. Sono abrogati il numero 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il secondo comma dell'articolo 24 della stessa legge.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
