L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, e' aumentato di 40 unita' nel grado di maresciallo maggiore, di 48 unita' nel grado di maresciallo capo, di 53 unita' nel grado di maresciallo ordinario, di 276 unita' nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 2.583 unita' nel ruolo degli appuntati e delle guardie. Nei limiti delle vacanze di organico nei gradi di cui al comma 1, e' consentita la riammissione in servizio, a domanda, del personale del Corpo degli agenti di custodia collocato in congedo a propria richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, il quale non abbia superato i 40 anni di eta', non abbia riportato condanne penali e sia in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, con esclusione del requisito dello stato civile di celibe o vedovo senza prole. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 321.
Testo vigente dal 29 marzo 1989
