Art. 12 — Arruolamento degli ufficiali di complemento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato con decreto ministeriale il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonche' i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione e' dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria e' posta in visione presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto. Avverso le suddette graduatorie e' ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
